La legge finanziaria 2010 (L.23 dicembre 2009, n. 1911) non ha esplicitamente previsto la reiterazione delle agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'art. 13, comma 2,della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Successivamente, l'Agenzia delle Dogane ha fornito un'interpretazione di questa mancata reiterazione precisando che il beneficio risulta invece ad oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come ”….porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”.
Pertanto hanno diritto all'agevolazione quelle utenze che, nella cartografia, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale N°36 del 22 Aprile 2010 e disponibile presso il Servizio Urbanistica Edilizia ed Ambiente, sito in via V. Veneto 27/A (piano terra) a Fiornao Modenese - resp. Arch. Bruno Bolognesi risultano esterne all'abitato e non metanizzate.
La riduzione spetta alle utenze che utilizzano gasolio o GPL come combustibile, ubicate esternamente al centro abitato e esternamente alle fasce metanizzate come da cartografia reperibile presso gli uffici anzidetti chidendo del Resp. Arch. Bruno Bolognesi.
Verificare sulla cartografia allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale se l'utenza per cui si chiede lo sgravio fiscale risulta in area non metanizzata
Compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello consegnato dal fornitore;
Consegnare la dichiarazione direttamente alla ditta fornitrice del combustibile, che provvederà a fornire lo stesso a prezzo agevolato. E' consigliabile che anche il cittadino conservi una copia della documentazione.
Fac-simile di dichiarazione:
Dichiarazione aree non metanizzate.pdf