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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE CERTIFICAZIONI ( Art. 46 D.P.R. nr. 445/2000 ) |
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Istruzioni per la compilazione/ricevimento delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni I CERTIFICATI necessari per dimostrare l'esistenza di taluni fatti o il possesso di stati (status ) e qualità personali sono sostituiti da AUTOCERTIFICAZIONI che hanno lo stesso valore dei certificati ( almeno 6 mesi ) e devono essere ricevute dagli uffici pubblici e dai servizi di pubblica utilità. Le AUTOCERTIFICAZIONI possono essere all'interno di una istanza, non devono essere autenticate, possono essere scritte su modulo predisposto oppure su un qualunque foglio di carta e quindi trasmesse all'ufficio che ne ha richiesto i dati. I FATTI, STATI e QUALITA' personali AUTOCERTIFICABILI, sono i seguenti:
Le AUTOCERTIFICAZIONI possono essere soggette a controllo circa la veridicità quando vi sono fondati dubbi che siano false oppure, ordinariamente, a campione. |
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' ( Art. 47 D.P.R. nr. 445/2000 ) |
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Istruzioni per la compilazione/ricevimento delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà. Gli stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante, che non siano già ricompresi nelle ipotesi di autocertificazione ( art. 46 D.P.R. 445/2000 ), sono certificabili mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Possono essere all'interno di una istanza, la relativa sottoscrizione deve avvenire di fronte all'impiegato addetto a ricevere la documentazione, in caso contrario dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità. Possono essere validamente utilizzate anche nei rapporti tra privati, quando essi vi consentano; in quati casi la firma deve essere autenticata nella prescritta forma di legge. |
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Autenticazione di Copie ( artt. 18, 19 e 47 D.P.R. nr. 445/2000 ) |
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Istruzioni operative. Sono competenti ad autenticare le copie:
L'interessato può, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dichiarare la conoscenza del fatto che la copia di un atto o di un documento è conforme all'originale. |
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