DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE CERTIFICAZIONI

( Art. 46 D.P.R. nr. 445/2000 )

 

Istruzioni per la compilazione/ricevimento delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni

I CERTIFICATI necessari per dimostrare l'esistenza di taluni fatti o il possesso di stati (status ) e qualità personali sono sostituiti da AUTOCERTIFICAZIONI che hanno lo stesso valore dei certificati ( almeno 6 mesi ) e devono essere ricevute dagli uffici pubblici e dai servizi di pubblica utilità.

Le AUTOCERTIFICAZIONI possono essere all'interno di una istanza, non devono essere autenticate, possono essere scritte su modulo predisposto oppure su un qualunque foglio di carta e quindi trasmesse all'ufficio che ne ha richiesto i dati.

I FATTI, STATI e QUALITA' personali AUTOCERTIFICABILI, sono i seguenti:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a o stato libero/a;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento dei specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA, e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria della pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'assolvimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di Stato Civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Le AUTOCERTIFICAZIONI possono essere soggette a controllo circa la veridicità quando vi sono fondati dubbi che siano false oppure, ordinariamente, a campione.


 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

( Art. 47 D.P.R. nr. 445/2000 )

 

Istruzioni per la compilazione/ricevimento delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà.

Gli stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante, che non siano già ricompresi nelle ipotesi di autocertificazione ( art. 46 D.P.R. 445/2000 ), sono certificabili mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Possono essere all'interno di una istanza, la relativa sottoscrizione deve avvenire di fronte all'impiegato addetto a ricevere la documentazione, in caso contrario dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità.

Possono essere validamente utilizzate anche nei rapporti tra privati, quando essi vi consentano; in quati casi la firma deve essere autenticata nella prescritta forma di legge.


Autenticazione di Copie

( artt. 18, 19 e 47 D.P.R. nr. 445/2000 )

 

Istruzioni operative.

Sono competenti ad autenticare le copie:

  • il pubblico ufficiale che ha emesso o presso il quale è depositato l'atto originale o al quale il documento deve essere prodotto;
  • il notaio;
  • il cancelliere;
  • il segretario comunale;
  • il funzionario incaricato dal Sindaco.

L'interessato può, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dichiarare la conoscenza del fatto che la copia di un atto o di un documento è conforme all'originale.


 
inizio pagina